Realizzare una veranda chiudendo un balcone: quando è fattibile, soprattutto in ambito condominiale…
È innegabile che in certi casi una veranda possa rappresentare un surplus estetico: si pensi ad esempio a quelle realizzate in ferro battuto e vetro colorato, opera di esperti artigiani, disseminate nelle città di mezza Europa.
Ma è pure vero che, in specie qui in Italia, non sempre si bada al prestigio estetico quando si tratta di verandare un balcone, e talvolta ci si ritrova ad osservare delle chiusure niente affatto pregevoli.
Vediamo a tal proposito quali caratteristiche ha un balcone verandato, quando è rispettoso dei dettami della legge, quali sono le conseguenze in caso di abusi o illegittimità…
Chiusure balconi con vetrate profili in alluminio in un condominio
Innanzitutto, nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.268 del 16-11-2016 la veranda è definita come quel «locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili».
Dunque, “verandare” significa chiudere con delle vetrate un balcone o un terrazzo.
Per effettuare un’operazione di tal genere occorre agire sia a livello condominiale che urbanistico.
Rispetto a quest’ultimo punto è necessario capire se la realizzazione della veranda richieda un qualche tipo di autorizzazione (es. S.C.I.A.).
In tal caso, è indispensabile presentare preventivamente la segnalazione certificata di inizio attività: contrariamente si rischia di incorrere in sanzioni (di carattere amministrativo e/o penale).
Rispetto invece alla questione condominiale il problema è quello cui in parte si accennava inizialmente, vale a dire la preservazione del decoro architettonico: il condominio infatti, pur trattandosi di un intervento sulla proprietà privata (tutto il balcone lo è, salvo l’appoggio al balcone del piano superiore rispetto al quale sarebbe bene premunirsi col consenso del relativo proprietario), si potrebbe appellare all’alterazione del decoro architettonico.
Questo equivale a dire che pure a lavori già autorizzati e conclusi, il singolo potrebbe vedersi contestare, da parte del condominio, l’alterazione del suddetto decoro.
Chiusura parziale di un balcone in un condominio
D’altronde le autorizzazioni della pubblica amministrazione lasciano sempre spazio alla rivalsa dei diritti dei terzi.
Dunque è sempre opportuno, per evitare qualsiasi contestazione, ottenere preventivamente il consenso scritto di tutti i condomini, salvo che una norma del regolamento condominiale non preveda una diversa maggioranza, o addirittura vieti completamente ogni modificazione della facciata dell’edificio.
Tanto è stringente ed essenziale la questione condominiale che anche il fatto che il piano urbanistico consideri legittimo l’intervento su un dato edificio, non dà in automatico il consenso al singolo a realizzare un balcone verandato se non passando previamente, come visto, per il beneplacito condominiale.
La chiusura di una veranda, infine, potrebbe portare ad una richiesta di revisione delle tabelle millesimali: ciò accade nel momento in cui la chiusura del balcone comporta un’alterazione per più di un quinto del valore dell’unità immobiliare dell’interessato.
Vale a dire: se il valore dell’unità immobiliare passa da 100/1000 a 120/1000 allora si potrà addivenire alla revisione dei millesimi in sede assembleare e a maggioranza.
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